PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge detta norme in materia di dimensioni e di peso dei supporti adibiti al trasporto del materiale didattico degli alunni della scuola dell'obbligo, nonché disposizioni in materia di arredo scolastico e di stampa di testi didattici.

Art. 2.

      1. Al fine di prevenire l'insorgenza di disturbi funzionali non strutturati e, nei casi più gravi, di alterazioni anatomiche strutturate, talvolta evolutive, a carico della colonna vertebrale dei bambini e degli adolescenti, l'utilizzo degli zaini, delle cartelle o di altro tipo di supporto adibito al trasporto del materiale didattico deve rispettare le seguenti indicazioni:

          a) le dimensioni dello zaino, cartella o altro tipo di supporto devono essere proporzionate all'età e alla corporatura dello studente;

          b) la parte inferiore dello zaino, cartella o altro tipo di supporto deve rimanere al di sopra dei glutei;

          c) il contenitore non deve essere eccessivamente capiente affinché il carico non si allontani troppo dal tronco provocando lo sbilanciamento posteriore;

          d) gli zaini, cartelle o altro tipo di supporto devono essere provvisti di spalline larghe, imbottite e regolabili in lunghezza e di uno schienale rigido e morbido verso il lato a contatto con il tronco; devono altresì essere dotati di maniglia superiore, di una cintura addominale regolabile ed eventualmente di ruote per ridurre i tempi di carico sulla colonna vertebrale durante i tragitti più lunghi;

 

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          e) il peso dello zaino, cartella o di altro tipo di supporto non deve oltrepassare, per gli alunni delle scuole primarie, il 10 per cento del peso corporeo e, per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado, il 15 per cento del peso corporeo.

Art. 3.

      1. Al fine di diminuire il peso dei testi scolastici, le case editrici devono prevedere la stampa degli stessi testi scolastici nella forma della dispensa, in allegato al libro di testo in originale, al fine di consentire il deposito dei libri di testo in originale presso gli opportuni armadietti scolastici e di depositare le dispense presso i domicili degli alunni, per permettere un trasporto più agevole del materiale da parte degli alunni stessi.

Art. 4.

      1. Il personale scolastico non docente è incaricato della verifica a campione del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, con particolare riguardo a quanto previsto alla lettera e).
      2. Nel caso in cui siano rilevati pesi superiori alla percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), questi devono essere comunicati al direttore didattico che informa il corpo docente ed i genitori degli alunni controllati affinché provvedano ad una riduzione del carico dello zaino, cartella o altro tipo di supporto utilizzato.

Art. 5.

      1. Il Ministero della pubblica istruzione deve prevedere l'inserimento graduale, a partire dalle scuole primarie, di arredi che consentano il deposito del materiale didattico degli alunni della scuola dell'obbligo, al fine di diminuire il volume ed il carico del materiale didattico da trasportare.

 

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Art. 6.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.